STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E’ costituita l’Associazione denominata Associazione Culturale della Valle del Leo

“Ottonello Ottonelli” con sede nel Comune di Fanano(MO) presso la Biblioteca Comunale

“Rossi-Di Bella” in Piazza Marconi n. 1.

2) L’Associazione non ha fini di lucro.

E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette e differite.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle

finalità istituzionali di cui all’art. 2.

3) La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1) L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della

comunità regionale, per attuare in particolare la ricerca, la conservazione e lo sviluppo dei

valori morali, storici e culturali del territorio della Valle del Leo in stretta collaborazione con

la Biblioteca Comunale “Rossi-Di Bella”.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare in vista di interessi a valenza

collettiva, l’Associazione si propone di custodire e incrementare la documentazione

riguardante la storia del territorio, di organizzare convegni e conferenze culturali e mostre,

cercando la più ampia collaborazione con gli enti locali, pubblici e privati, con le scuole e i

docenti delle stesse, con tutte le Associazioni Culturali che si pongono analoghe finalità,

curando in particolare il mantenimento di contatti con gli emigranti fananesi e frignanesi in

Italia e all’estero. Curerà la pubblicazione della rivista “Fanano fra storia e poesia” e di altre

iniziative editoriali riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio della

Valle del Leo.

3) Per lo svolgimento delle suddette iniziative, l’Associazione si avvale prevalentemente delle

attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi,

in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche

ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle

proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche;

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento

degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali

feste e sottoscrizioni a premi;

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito

fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

3) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed

il 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone

all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

Art. 4

Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità

collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad

osservare il presente statuto.

3) La quota associativa deve essere versata entro il mese di settembre.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L’ammissione a socio è subordinata:

a) alla dimostrazione di sincero affetto per il territorio della Valle del Leo, per la sua

storia e le sue tradizioni, e convinta condivisione delle finalità che l’Associazione si

prefigge;

b) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati proposta da

almeno due soci.

2) Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli

stessi avranno versato la quota associativa.

3) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

4) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione entro la

fine dell’anno.

5) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

6) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio

gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

7) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a ricevere gratuitamente la rivista dell’Associazione.

 Non hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci minorenni.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di

proprietà dell’Associazione.

Art. 7

Organi dell’Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva

d) il Presidente.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito e affidate solamente a soci

maggiorenni.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L’assemblea

1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta

o e-mail.

Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe da altri soci residenti in Emilia Romagna, e un

massimo di 10 deleghe da soci residenti altrove.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) nomina i componenti del Consiglio direttivo alla scadenza dello stesso;

c) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

3) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria vengono convocate dal Presidente del Consiglio

direttivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli

associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, per la discussione e

l’approvazione del bilancio consuntivo e delle attività proposte dal Consiglio direttivo.

5) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo

scioglimento dell’Associazione.

6) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione

o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio

direttivo, eletto dai presenti;

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (postale, fax o e-mail)da

inviarsi almeno 30 giorni prima della data della riunione o da opportuno avviso inserito nella

rivista dell’Associazione. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e

l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.

8) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione

quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei

soci intervenuti o rappresentati.

9) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza

semplice dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento

dell’Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con

il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è formato da n. 15 membri nominati dall’Assemblea dei soci, fra i

medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano

dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi

tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso consiglio;

nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che

rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina

di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio si dota al suo interno di una Giunta esecutiva.

4) Al Consiglio direttivo spetta di:

a) eleggere e nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il

Cassiere dell’Associazione che nel loro insieme fanno parte anche della Giunta esecutiva;

b) organizzare tutta l’attività dell’Associazione anche in base alle indicazioni dell’Assemblea;

c) presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;

d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti

all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente

e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o

quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto

favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) La convocazione deve essere effettuate mediante avviso scritto o via e-mail almeno 10 giorni

prima della data della riunione e deve contenere l’ordine del giorno, luogo, data ed orario di

seduta.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti

dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

9) Per tutelare il carattere apartitico dell’Associazione sono esclusi dal Consiglio direttivo coloro

che svolgono attività politica attiva, in particolare i membri dell’Associazione eletti in

Consiglio Comunale per la durata del proprio mandato elettorale, anche al fine di evitare

eventuali conflitti d’interesse.

Art. 10

Giunta esecutiva

1) La Giunta esecutiva è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal

Cassiere dell’Associazione e di diritto dal bibliotecario della Biblioteca Comunale “Rossi-Di

Bella”.

 I membri della Giunta esecutiva rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti la Giunta esecutiva

decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i

primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere della stessa Giunta;

Ove decada oltre la metà dei membri della Giunta esecutiva, il Consiglio direttivo deve

provvedere alla nomina di una nuova Giunta.

3) Alla Giunta esecutiva spetta di:

a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

b) provvedere a mettere in atto le delibere del Consiglio direttivo;

4) La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente

e, in assenza di entrambi, dal Segretario.

5) La Giunta esecutiva è convocata di regola dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 11

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché

l’Assemblea dei soci e la Giunta esecutiva.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in

giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o,

in assenza, al membro più anziano.

3) Il Presidente in caso d’urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo chiedendo ratifica allo

stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 12

Norma finale

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il

patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13

Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad

altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

Art. 14

Norma transitoria

1) Attualmente il Consiglio direttivo è formato dai Soci fondatori che hanno firmato l’atto

costitutivo in data 11 novembre 2006.

2) Il Consiglio direttivo si riserva la possibilità di cooptare al proprio interno uno o più membri

purchè tutti i soci fondatori siano d’accordo sui nominativi.

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